Cari colleghi,
ad integrazione della circolare n. 11 del 18/02/2025, relativa al corso addetti antincendio livello 3, si precisa che ai sensi del D.M. 01/07/2014 “Regola tecnica di prevenzione in- cendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli”, il numero di addetti antincendio obbligatori varia in funzione alla superficie occupata dall’impianto di autodemolizione.
Cari colleghi,
con l’entrata in vigore del D.M. 02/09/2021, che detta i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, tutti gli impianti di stoccaggio e/o trattamento rifiuti, tra cui le autodemolizioni, rientrano tra le attività di livello 3.